Art. 195.
(Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, l'«Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale», con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è costituito un registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo all'unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite

 

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la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
      2. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente articolo e per il coordinamento dei centri antiviolenza è istituito un fondo di 3 milioni di euro annui.
      3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.